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Author Archives: Legadvance

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter del febbraio scorso ha reso noto di aver adottato un “Documento di indirizzo” volto a fornire nuove indicazioni alla generalità di datori di lavoro sia pubblici che privati, circa l’utilizzo dei metadati (es. giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail) generati dalla corrispondenza e-mail dei propri prestatori di lavoro (doc-web n. 9978728).

Con l’occasione, il Garante è tornato ad occuparsi del corretto utilizzo delle caselle di posta elettronica dei lavoratori, nell’ottica di una più efficace tutela della dignità e libertà degli stessi.

In particolare, il Garante ha ribadito l’obbligo di conformarsi alle garanzie previste dell’art. 4 della L. 300/1970 oltre che agli artt. 5, 6 e 88 del GDPR, al fine di garantire la sussistenza di un idoneo presupposto per la raccolta e conservazione dei metadati, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, sempre offrendo una adeguata informazione/informativa ai prestatori di lavoro, che devono essere consapevoli del tipo di trattamento che coinvolge i propri dati personali.

Alcune perplessità emergono in particolare relativamente a quanto affermato in merito ai tempi di conservazione dei suddetti metadati, che non potranno essere di norma superiori a sette giorni, estensibili di ulteriori 48 ore in presenza di comprovate e documentate esigenze. Nel caso in cui le tempistiche di conservazione dovessero essere maggiori, dovranno allora essere espletate le procedure di garanzia previste dall’art. 4, c. 1 della l. n. 300/1970 quali l’accordo sindacale o l’autorizzazione pubblica. Si evidenzia che detto limite non si applica però ai messaggi di posta elettronica stessi che potrebbero essere massivamente conservati per un periodo più lungo ma comunque non pluriennale, salvo eccezioni.

Inoltre, non è chiaro se il Garante voglia far riferimento a tutti i metadati come generati dagli applicativi utilizzati per la gestione della stessa, oppure alla parte di metadati raccolti e trattati da sistemi Security Information and Event Management (SIEM) o Security Operations Center (SOC), con il rischio di compromettere l’efficienza del lavoro quotidiano che comporta ricerche nei messaggi e-mail che normalmente si scambiano con clienti, fornitori e colleghi etc.

Infine, non viene offerta nessuna distinzione rispetto ai titolari del trattamento che si sono dotati di policy ad hoc finalizzate a limitare l’uso della posta elettronica professionale, che così facendo hanno ridotto ai minimi termini l’impatto sul trattamento dei dati personali dei propri dipendenti.

In ragione dei molteplici dubbi che il citato documento ha generato nei lettori, il Garante il 27 febbraio ha differito l’efficacia del “Documento di indirizzo” ed ha avviato una consultazione pubblica della durata di 30 giorni sulle forme e modalità di utilizzo che renderebbero necessaria una conservazione dei metadati superiore a quella suddetta.

Il fenomeno del cd. webscraping è una tecnica informatica attraverso la quale è possibile estrarre dati da un sito web per mezzo di programmi software. La sua sempre maggior diffusione è direttamente correlata alle esigenze dei sistemi di intelligenza artificiale di acquisire dati per i propri processi di apprendimento; ciò porta alla ricerca e raccolta massiva di dati anche di natura personale.

Con il provvedimento del 21 dicembre 2023 il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’indagine conoscitiva sulla raccolta di dati personali online finalizzata ad addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale.

L’obbiettivo del Garante è verificare che siano state adottate adeguate misure di sicurezza da parte dei siti che mettono a disposizione i dati trattati a produttori di algoritmi di intelligenza artificiale, i c.d. “spider”, siano essi siti pubblici o privati, stabiliti in Italia o che offrano servizi in Italia.

A decorrere dunque dal 18 gennaio 2024 il Garante ha avviato un periodo di 60 giorni di tempo per la consultazione pubblica, affinché tutti i soggetti interessati, in particolare le associazioni di categoria, le associazioni di consumatori, gli esperti ed i rappresentanti del mondo accademico possano inviare i propri contributi all’Autorità (doc-web n. 9974546).

L’obiettivo dichiarato è raccogliere contributi e commenti sulle misure di sicurezza adottate e adottabili contro la raccolta massiva di dati personali a fini di addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale; alla conclusione del periodo di raccolta dei contributi, ci si attende un provvedimento che avrà, direttamente o indirettamente, efficacia vincolante nei confronti dei succitati spider; non è da escludersi l’adozione di prescrizioni destinate ai titolari e responsabili del trattamento affinché custodiscano con specifiche misure di sicurezza, che assumiamo il Garante stia oggi valutando, i dati personali potenzialmente esposti a rischio webscraping.

Alla luce dei sempre più frequenti attacchi informatici – volti ad ottenere le credenziali di accesso a siti web – capaci di dar luogo a fatti particolarmente gravi, quali la fattispecie di furto e/o usurpazione di identità dei soggetti interessati, il Garante per la protezione dei dati personali nel dicembre 2023 è intervenuto sul punto in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) definendo delle Linee guida specifiche in materia di conservazione delle password, fornendo così importanti misure tecniche da adottare.

Il Garante è intervenuto ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lett. f) del GDPR, rivolgendosi a tutti i fornitori di servizi digitali ed agli sviluppatori di software: la finalità dichiarata è rafforzare la sicurezza dei dati personali trattati mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, che ha individuato nell’elaborazione di particolari strumenti di crittografia e nel rispetto di una idonea modalità, oltre che in idonee tempistiche di conservazione delle password impostate dagli utenti.

Di conseguenza, è parso utile all’Autorità fornire opportune indicazioni in primis ai titolari e responsabili del trattamento che conservano password di autenticazione dei propri utenti, in modo che possano effettuare scelte tecnologiche consapevoli oppure progettare propri sistemi in linea con la normativa.

Si evidenzia che le misure indicate nelle citate linee guida sono certamente necessarie laddove il titolare gestisse numerose password e/o si trattasse di password che permettono l’accesso a banche dati di particolare importanza o dimensioni (es. dipendenti PA) e/o si trattasse di password di utenti che trattano sistematicamente dati particolari.

In conclusione, si ribadisce che nonostante le password siano trattate nel rispetto delle linee guida, questo non ne giustifica una conservazione superiore al tempo necessario per il raggiungimento della finalità.

Le password dovranno essere cancellate in caso di cessazione dei sistemi informatici o dei servizi online per cui erano state create e di disattivazione o revoca delle credenziali di autenticazione da parte dell’utente.

Nonostante ciò, nel caso in cui – nonostante il rispetto delle suddette linee guida – dovesse essere commessa una violazione, dovranno comunque effettuarsi le dovute valutazioni al fine di ponderare un’eventuale notifica al Garante e comunicazione agli interessati.

Come è noto, Unicredit S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, è stato recentemente sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali, a seguito di un data breach subito nel 2018; si trattò di un attacco dall’esterno, con conseguenze sui dati personali (tra questi nome, cognome, codice fiscale etc.) di clienti ed ex-clienti.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha svolto una complessa attività istruttoria, durata diversi anni e – riferisce nel provvedimento – ha soppesato accuratamente le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti con il Titolare del trattamento. La valutazione dell’Autorità ha dato luogo a due distinti provvedimenti, uno in capo al Titolare (reperibile sul sito dell’Autorità come doc. web n. 9991020) ed un altro in capo al Responsabile del trattamento (doc. web n. 9991064), la società NTT Data (di seguito anche “la Società), nominata ex art. 28 del GDPR.

A NTT Data è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 800.000,00 per non essersi conformata alla normativa in materia in qualità di Responsabile del trattamento e non aver rispettato gli obblighi contrattuali che le vietavano di sub affidare a soggetti terzi attività a lei riservate, quali i vulnerability assessment e penetration testing. Inoltre, NTT Data è stata riconosciuta responsabile di aver trasmesso tardivamente al Titolare del trattamento le vulnerabilità rilevate; un ritardo che, ad avviso del Garante, se non vi fosse stato avrebbe permesso alla banca di adottare quanto necessario ad evitare il brach.

Come sempre, il Garante privacy nell’irrogare una sanzione che sia oltre che effettiva anche proporzionata, ha tenuto conto anche degli elementi positivi riscontrati in capo al Responsabile. Questo costante rilievo effettuato dall’Autorità rende evidente che se NTT Data avesse posto in essere con la dovuta attenzione tutte le disposizioni previste dalla normativa inerente la protezione dei dati avrebbe potutoti ridurre ulteriormente la sanzione che l’ha colpita, se non addirittura riuescire ad evitarla.

Preme sottolineare come sia importante adottare modelli organizzativi e processi operativi interni volti ad assicurare l’ottemperanza alle clausole contrattuali e/o alle nomine di responsabile del trattamento; ancora oggi frequentemente trascurate o relegate ad una veloce lettura, possono essere essenziali non solo per la definizione di responsabilità di tipo contrattuale ed extra contrattuale, ma anche nell’individuazione e quantificazione di violazione delle disposizioni della normativa a protezione dei dati personali con conseguenze molto rilevanti in termini di sanzioni amministrative pecuniarie.