L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ai sistemi di geolocalizzazione installati sui mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi. Il sistema di tracciabilità è disciplinato dal DM 59/2023, attuativo dell’art. 188-bis del d.lgs. 152/2006, che prevede la raccolta dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi individuati dal decreto. Tale previsione è considerata dall’Ispettorato una norma speciale e settoriale, tale da configurare l’impiego del GPS come condizione per l’esercizio dell’attività di trasporto e non come uno strumento rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 4 della Legge 300/1970. Ne discende che, quando il GPS è installato per adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa ambientale, non occorre alcun accordo sindacale né autorizzazione da parte dell’INL o degli ITL competenti.
Secondo l’Ispettorato non ricorrono, in questo caso, le finalità indicate dal comma 1 dell’art. 4, né il sistema può essere considerato uno strumento necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del comma 2. L’utilizzo dei dati deve pertanto essere limitato alle finalità di tracciabilità dei rifiuti individuate dalla normativa speciale, senza possibilità di estenderne l’impiego ad altri scopi, compresi quelli disciplinari. Il tema si intreccia con il precedente orientamento dell’INL espresso nella circolare n. 2 del 7 novembre 2016, nella quale l’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione installati per obbligo normativo veniva ricondotto all’ambito del comma 2 dell’art. 4, con la conseguente utilizzabilità dei dati anche ai fini connessi al rapporto di lavoro. La recente nota sembrerebbe discostarsi da tale impostazione, lasciando intendere che i dati ottenuti dai GPS installati in adempimento a norme speciali non possano essere utilizzati per contestazioni disciplinari.
Alla luce di tali considerazioni, le imprese che utilizzano sistemi GPS sui mezzi impiegati dal personale devono distinguere con attenzione tra strumenti installati per obblighi legislativi e strumenti installati per finalità organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale. Solo in quest’ultimo caso trova applicazione l’art. 4 della Legge 300/1970, con la necessità di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa e con i correlati obblighi previsti dalla normativa privacy. La distinzione non riguarda soltanto i sistemi di geolocalizzazione, ma un’ampia serie di strumenti in grado di consentire, anche indirettamente, un controllo sull’attività dei lavoratori, come elettroserrature, software di sicurezza informatica, dispositivi “uomo a terra”, macchinari connessi e altri strumenti previsti dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In questa prospettiva risulta essenziale una mappatura completa e aggiornata degli strumenti utilizzati dal datore di lavoro, così da valutarne l’eventuale rilevanza ai fini dell’art. 4, distinguendo fra prestazioni rese mediante strumenti necessari e strumenti installati per finalità diverse. La corretta qualificazione di ciascuno di essi è fondamentale per impostare gli adempimenti giuslavoristici e privacy richiesti, comprese le informative, le valutazioni di impatto, l’aggiornamento del registro dei trattamenti e delle misure di sicurezza, nonché l’adeguamento del regolamento aziendale per l’uso degli strumenti di lavoro.



